Tribunale di Sanremo
Il Giudice dell’esecuzione
Letta l’istanza presentata da XY e diretta ad ottenere l’annullamento del
provvedimento di revoca del decreto di sospensione in relazione alla sentenza
8 ott. 99 della Pretura di Torino, irrevocabile in data 30/3/2000, con
conseguente sua immediata scarcerazione;
premesso che il P.M. di Sanremo ha provveduto all’unificazione delle
pene concorrenti a carico del XY, revocando, in quanto detenuto, il decreto
di sospensione emesso dalla Procura di Torino in riferimento alla suddetta
sentenza di condanna, sul presupposto imprescindibile della mancanza, nell’istante,
dello stato di libertà, unica condizione necessaria per usufruire
della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi della legge n. 165/98
(la sospensione dell’esecuzione di una sentenza per persona nei confronti
della quale deve eseguirsi altra condanna definitiva violerebbe l’art.
663 c.p.p., dovendo il P.M. determinare la pena unica da eseguirsi – Cass.
Sez. III 26/1/98 P.G. Bari c. Magellano; Cass. Sez. I 12/9/99 Pacifico);
ritenuto che appare arduo superare la chiara dizione della norma contenuta
nell’art. 656 IX c. lett. b), secondo cui la sospensione dell’esecuzione
di cui al V c. non può essere disposta nei confronti di coloro che,
per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene esecutiva,
in considerazione della natura di disposizioni eccezionali da riconoscersi
a quelle contenute nel IX c. dell’art. 656 c.p.p., rispetto alla regola
generale della sospensione obbligatoria dell’esecuzione delle pene detentive
brevi, stabilita nel V c. dello stesso articolo, e da interpretare restrittivamente,
vertendosi in tema di libertà personale;
ritenuto che, nel caso in esame, l’istante è da considerare
in stato di libertà relativamente al fatto per il quale gli è
stata inflitta la pena di mesi 8 di reclusione dal Pretore di Torino con
sentenza dell’8/10/99, passata in giudicato, e, pertanto, per tale condanna,
deve trovare applicazione la disciplina generale dettata dal V c. dell’art.
656 c.p.p., che prevede la sospensione automatica in presenza delle cd.
pene brevi per le quali il legislatore ha inteso ridurre l’eventualità
del passaggio in carcere del condannato in previsione della possibile fruizione
di misure alternative (cfr. tra le tante: Cass. Sez. V 20/1/2000 n. 295;
Cass. Sez. I 2/10/99);
ritenuto, quindi, che ferma l’emissione da parte dell’ordine di esecuzione,
con il quale si dispone la carcerazione, ad esso deve necessariamente affiancarsi
il decreto di sospensione dell’esecuzione della pena e l’emissione di tale
decreto non è subordinata ad alcuna previa delibazione di meritevolezza
da parte del condannato (laddove l’analogo provvedimento di sospensione
adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 47 IV c. ord.
pen. ha carattere discrezionale), ma solo ad un controllo di carattere
formale di compatibilità della durata della pena inflitta o residua
con la prevista sospensione dell’esecuzione (la sorte di tale decreto dipende
dalla concreta presentazione dell’istanza o dall’esito favorevole della
stessa);
ritenuto, ad abundantiam, che non si può accogliere la tesi
del P.M. secondo cui la sospendibilità dell’esecuzione della pena,
nel caso in esame, deve essere esclusa in conseguenza dell’unificazione
delle pene che determina un regime uniforme di esecuzione, laddove l’art.
656 IX c. si occuperebbe solo dell’esecuzione della singola sentenza di
condanna, in quanto il provvedimento cd. Di cumulo, adottato dal P.M.,
non ha carattere giurisdizionale ma solo amministrativo e per di più
è suscettibile di modifica e anche di scioglimento, nell’interesse
del condannato al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione
del condannato stesso;
dispone
l’annullamento del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione
relativamente alla sentenza dell’8 ott. 1999 della Pretura di Torino;
ripristina
l’ordine di sospensione della esecuzione relativo a tale sentenza;
ordina
l’immediata scarcerazione del XY se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Sanremo, 20/12/2001
Dott. Vittorio Spirito
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